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STATUTO ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE ARTISTICA PLINIO TAMMARO"

con sede in Siena

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Artistica Plinio Tammaro", con sede in Largo Sassetta n°21 a Siena. Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione si costituisce per promuovere e diffondere presso il pubblico l'attività e le opere intellettuali ed artistiche dello scultore, pittore, grafico, incisore, scrittore Plinio Tammaro in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati.

Articolo 2 - Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali (Regione Toscana), nazionali ed internazionali di supporto all'Associazione stessa. Le attività della Associazione, pertanto, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, inizialmente nell'ambito del territorio regionale (Regione Toscana), nazionale ed internazionale, la promozione e la divulgazione dell'attività e delle opere intellettuali ed artistiche dello scultore Plinio Tammaro in ogni loro forma ed espressione anche attraverso attività museali, pubblicazioni e monografie. Nelle finalità dell'Associazione sono da ricomprendersi le seguenti iniziative: a) promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, eventi, spettacoli musicali,teatrali,cinematografici, convegni, incontri,procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico; b) la promozione di studi, laboratori, didattica relativi alla storia ed alla critica della scultura, della pittura e in genere dell'arte contemporanea in Italia e all'estero; c) l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonchè l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti al settore dell'arte contemporanea; d) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con importanti Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione, pure con eventuale cessione, in prestito, di opere.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo; f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contratto tra l'Associazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico; g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Soci

L'associazione alla "Associazione Artistica Plinio Tammaro" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 6 - Ammissione Soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al collegio dei probiviri.

Articolo 7 - Norme e comportamento

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei probiviri.

Articolo 8 - Diritto di voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 9 - Risorse economiche

Le risorse economiche della Associazione sono composte da: - beni, immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il 30 aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi della Associazione sono: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei probiviri;

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Articolo 13 - Assemblee ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri; - approva il bilancio preventivi e consuntivo; - approva il regolamento interno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo:composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 (tre) membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo:compiti

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: - il presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 16 - Il Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Articolo 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 20 - Cariche elettive:indennità

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le norme di legge vigente in maniera.